Il decreto "Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi" definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione, ne rafforza gli standard energetici ed ottimizza il rapporto costi benefici degli interventi, creando solide basi per la progettazione di Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ) previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.
Gli ambiti di applicazione cambiano rispetto a quelli attuali e vengono introdotte nuove definizioni, in funzione dell’ambito d’intervento e della categoria di edificio, caratterizzate da specifiche e diverse prescrizioni da rispettare. In funzione delle prescrizioni si distinguono principali ambiti di applicazione: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti (di primo e secondo livello), riqualificazioni energetiche.
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il calcolo dei fabbisogni energetici limite dovrà essere eseguito confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso...) oltre ai nuovi valori di trasmittanza indicati per l’involucro; la verifica non sarà più un semplice confronto con valori tabellati.
Per gli edifici interessati da più semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi in funzione della fascia climatica di riferimento.
Le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore); restano invariate le zone climatiche – A,B,C,D,E,F – in cui è attualmente suddivisa l’Italia.
I valori di TRASMITTANZA TERMICA “U”
delle pareti verticali opache vengono così ridefiniti rispetto ai valori precedenti stabiliti dalla “192 -311” e si devono considerare comprensivi dell’effetto d’incidenza dei ponti termici.
VALORI DI TRASMITTANZA IN AMBITO DI NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
Dal 1 ottobre 2015 entrano in vigore i nuovi valori limite di riferimento applicati a tutti gli edifici; dal primo gennaio 2019 i valori si abbasseranno ulteriormente per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutte le altre tipologie.
VALORI DI TRASMITTANZA IN AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Fonti: Anit; Edilportale
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